Autore: Politica

Amati: preferenze di genere 60/40 o impugnazione provvedimento


“Parliamoci chiaro e a scanso di ogni equivoco. Sarà impugnabile il provvedimento del prefetto Bellomo, per violazione del decreto legge, qualora non contenga l’inammissibilità delle liste che non rispettino il rapporto di genere 60/40 o un meccanismo di riduzione dei candidati così come avviene per i comuni. E quel ricorso, a tutela delle donne, lo potrei presentare io come cliente e avvocato”. Lo dichiara il consigliere regionale Fabiano Amati, presidente della Commissione Bilancio. “Il decreto legge – procede – prevede che il commissario nominato dal Governo debba attuare la preferenza di genere e in conseguenza adeguare tutte le norme incompatibili della legge elettorale regionale. Ebbene, la prima norma incompatibile con la preferenza di genere è quella che permette di concorrere alle elezioni le liste che non abbiamo candidati di generi diversi, nella proporzione fissata dalla legge statale, cioè 60 e 40.
Ammettere infatti la preferenza di genere senza nessun intervento preventivo sulle quote di candidati nelle liste significherebbe violare il decreto legge e ridurlo a strumento di soluzione di qualche bagarre di potere. Nulla a che vedere, dunque, con la parità di genere. Né si può dire – aggiunge Amati – che la sanzione pecuniaria sia idonea a realizzare la compatibilità tra la preferenza di genere e le quote di candidati, perché il decreto legge è stato emanato per assicurare l’esercizio del diritto (doppia preferenza) durante le elezioni e non per punire la condotta di chi elude la disposizione sulle quote, consentendogli comunque la possibilità di concorrere alla competizione elettorale. Un po’ come dire che se parcheggi dove è vietato sostare, basta la multa per assicurarsi il diritto di lasciare l’auto in divieto per cinque anni. Sarebbe peraltro davvero curioso – sottolinea – poter pensare che il legislatore abbia avuto come intenzione quella di introdurre la preferenza di genere e allo stesso tempo consentire l’assenza di candidati di sesso diverso nelle liste, tornando di fatto alla preferenza unica. In tal caso, infatti, si verificherebbe un’eclatante violazione dell’art. 120 della Costituzione – conclude – posto a garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e che ha consentito – nel caso specifico – il ricorso alla decretazione d’urgenza».

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