Autore: Attualità IN EVIDENZA

Appalti e fisco: riflessione di Ercole Farina Valaori (Confindustria)

Si è svolto a Lecce un Convegno su “Appalti e Fisco. La semplice presunzione di irregolarità tributaria esclude le imprese dalle gare”. Il collega, avv. Maurizio Villani, ha tenuto da par suo un’ampia e dotta Relazione sulla delicata problematica inerente alla questione sul tappeto. Organizzatrici dell’incontro Confindustria Lecce e Confindustria Brindisi, che – di fronte all’irrazionalità della norma vivisezionata e “alle possibili conseguenze sul sistema economico e produttivo…” locale – hanno inteso proporre un confronto con i vari soggetti istituzionali coinvolti a livello territoriale, nell’intento di scongiurare il pericolo incombente di una crisi catastrofica per le aziende interessate. A tutto vantaggio delle concorrenti straniere. Vediamo, in breve, di cosa si tratta. Una assurda norma del Codice dei contratti pubblici – inserita paradossalmente nel Corpus di specifico riferimento dal c.d. decreto Semplificazioni – stabilisce che “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione ad una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati…”. Stendiamo un velo pietoso sulla “qualità” del dato normativo, che è l’effetto del declino della competenza e professionalità dei tecnici. Non senza ricordare che lo stesso Presidente Mattarella ha invitato – qualche anno fa – “al rispetto della dignità giuridica, grammaticale, estetica dei testi”.

Veniamo alla questione da risolvere. Nella sua disamina, Maurizio Villani ha focalizzato i termini del problema soffermandosi su due aspetti fondamentali: l’aberrante pretesa del legislatore di ricollegare l’estromissione dalla gara ad un accertamento tributario (per ciò che in questa sede rileva) non definitivo, quando sono universalmente noti i tempi biblici del contenzioso fiscale e sussiste la possibilità che esso si concluda poi con esito favorevole al ricorrente; il fatto che l’estensore della regola nazionale ha “tradotto male in italiano” – ossia ha travisato – le prescrizioni di una apposita direttiva europea. Tanto che in Francia e Germania, ha sottolineato Villani, non esiste un “veto” di tal genere. Dal canto mio – nulla essendovi da aggiungere alle considerazioni dell’autorevole collega – vorrei richiamare l’attenzione del paziente lettore su aspetti per così dire collaterali del “tema”. Mi domando e vi chiedo: come è possibile scrivere una norma simile, che – nella sua attuazione – implica il palese coinvolgimento e la pesante interferenza dell’Agenzia delle Entrate, di frequente incline all’esercizio della funzione pubblica impositiva con modalità volte a privilegiare il gettito – rispetto alla corretta interpretazione delle leggi – con l’effetto di conseguire vantaggi indebiti e procurare al contribuente danni ingiusti? Non mi stancherò mai di ripeterlo – l’ho evidenziato in tante occasioni – anche i non addetti ai lavori sanno della configurazione triforme o trifase dell’Agenzia, la quale: a) diviene molto spesso parte attiva nella formulazione delle leggi; b) successivamente interpreta quelle leggi “in conflitto di interessi”, poiché deve tendere al massimo degli introiti, piuttosto che all’equità della tassazione in ossequio alle regole fissate dall’Ordinamento; c) assume un ruolo decisivo – pur essendo parte in causa – nella gestione del contenzioso.

Anche indirettamente, potendo non di rado godere delle interpretazioni ad usum delphini di una giurisprudenza – absit iniuria verbis – compiacente, che sentenzia apparendo una sorta di longa manus dell’Amministrazione finanziaria per un senso malinteso di subordinazione alla “ragion fiscale”. In altre parole, per tornare allo spunto iniziale, l’Agenzia delle Entrate – anziché agire come organo imparziale di giustizia, in conformità dei principi di legalità, imparzialità, correttezza e buona fede [sanciti dagli artt. 23 e 97 Cost., nonché dalle leggi n. 241/90 e 212/2000] – è organizzata e si determina  ad operare sulla falsariga di una società commerciale, perseguendo il lucro come obiettivo primario della sua stessa funzione e non di rado spingendosi ad inventare materia imponibile per abuso di posizione dominante. In realtà, occorre chiarire e ribadire, il nostro ordinamento – lungi dall’assegnare valore determinante e preminente alle esigenze finanziarie dello Stato – delinea un modello di carattere paritario nei rapporti fra lo Stato medesimo ed il contribuente, sicché – alla luce della par condicio costituzionalmente garantita – l’interesse della pubblica finanza alla riscossione delle imposte ed il diritto del contribuente di essere tassato in misura conforme alle previsioni delle leggi tributarie hanno uguale dignità e sono destinatari di identica tutela.

Così tratteggiato il quadro della situazione rilevante, la norma oggetto di censura – per come è scritta – dovrebbe essere cancellata, risultando espressiva di autentica inciviltà giuridica. Tutto ciò premesso, stupisce l’approccio di alcuni parlamentari che hanno dichiarato la disponibilità ad impegnarsi prossimamente per una mera revisione del testo ormai famigerato, cui si potrebbero apportare – con qualche prospettiva di successo, affermano – solo modifiche consistenti nell’introduzione di limiti/soglie di tipo quantitativo. Lo sbigottimento è accresciuto dalla constatazione che qualche Ministro e qualche responsabile economico di partito “battagliano” e non disdegnano lo scontro – in un diverso contesto istituzionale – pur di perseguire “l’obiettivo… di piantare una bandiera su un tema molto sensibile per il mondo produttivo”. Anche a costo di prendere iniziative clamorose. Sconcerto a parte, confido nella Spes ultima dea.  In fin dei conti, si tratterebbe di eliminare… il veleno che sta nella coda. Basterebbe, quindi, rimuovere l’avverbio non prima della parola definitivi. In modo che rimangano impeditivi dell’ammissione alla procedura concorsuale solo gli accertamenti definitivi delle inadempienze contemplate dalla disciplina citata in precedenza. Chiedo scusa per il linguaggio talora aspro, ma – come asseriva J.M. Keynes – a volte “le parole devono essere un po’ selvagge, perché sono l’assalto della ragione contro l’irragionevolezza”.

Intervento dell’avvocato Ercole Farina Valaori – Responsabile Area Fisco, trasparenza e legalità Confindustria Brindisi       

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